Il contribuente è obbligato a comunicare al Comune ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva.
Dall'anno d'imposta 1998, per effetto dell'art. 9 del Regolamento I.C.I. non deve essere più presentata la dichiarazione ministeriale
di variazione ma deve essere presentata al Comune comunicazione di variazione redatta
su un'apposito modello disponibile presso l'Ufficio Tributi del Comune e che può essere scaricato cliccando sul link sottostante.
Detta comunicazione va presentata tassativamente entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della variazione.
L'art. 37 c. 53 del D.L. n. 223/2006 (c.d. decreto Bersani) ha previsto l'eliminazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione ovvero,
se il Comune aveva adottato il Regolamento in tal senso, della comunicazione ai fini ICI. L'art. 1 c. 174 della finanziaria ha ulteriormente modificato la norma.
Deve comunque essere presentata la comunicazione relativa all'anno 2006, mentre cesserà l'obbligo per le variazioni intervenute dal 2007.
Modulo Comunicazione variazioni
Istruzioni per la compilazione