Ai sensi dell'Art. 10 del Regolameto ICI, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso va effettuato entro il 16 dicembre.
E' facoltà del contribuente effettuare il versamento anche in più rate purché l'imposta risulti completamente pagata entro il 16 dicembre.
Qualora l’imposta dovuta per l'intero anno sia inferiore a Euro 12,00 non va effettuato nessun versamento.
I termini di pagamento dell’imposta da parte degli eredi sono differiti di 12 mesi nel caso di decesso del soggetto passivo d’imposta; resta invece invariata la scadenza per la quota d'imposta relativa al periodo di possesso del "de cuius".