Per l'anno d'imposta 2010 nel Comune di Taio sono state confermate le aliquote in vigore nel 2009:
Per i fabbricati il riferimento è la rendita catastale. Nel caso in cui l'immobile non
abbia ancora la rendita catastale definitiva, il contribuente deve utilizzare la rendita
catastale presunta, cioè quella di immobili similari posti nella stessa zona.
La rendita va poi rivalutata del 5 per cento, e moltiplicata per:
50 per immobili in categoria catastale A/10 e D
34 per immobili in categoria catastale C1
100 per gli altri immobili
Per le aree fabbricabili il riferimento è il valore in commercio
al 1° gennaio 2010.
Il Comune di Taio ha fissato dei valori di riferimento
che verranno utilizzati nell'attività di controllo da parte dell'ufficio
tributi.
Per i fabbricati in via di ristrutturazione, ad esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, la base di calcolo è costituita dal valore dell'area fabbricabile.
Per i fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati e attualizzati mediante l'applicazione di coefficienti per legge di anno in anno.
Spetta una detrazione nella misura fissa di Euro 150,00 per:
NB: qualora la detrazione non venga utilizzata per intero per l'abitazione principale, può essere portata in diminuzione dell'imposta relativa ad una pertinenza per l'importo residuo.
Con l'art. 1 del D.L. 27/05/2008 n. 93 è stata esclusa dall'Imposta Comunale sugli Immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché le abitazioni assimilate dal Comune con regolamento (abitazioni concesse in comodato a parenti e affini in linea retta entro il primo grado ed ivi residenti, abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti in case di riposo o di cura, abitazioni possedute dal coniuge non assegnatario in caso di separazione ed in presenza dei requisiti previsti dalla legge). E' altresì esente una unità immobiliare di pertinenza dell'abitazione principale.
L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto
non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto, non superabile
con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lett. h) del D.Lgs. 446/97
ed in base alle vigenti norme edilizie del Comune l'inabitabilità o inagibilità degli immobili può essere dichiarata
se viene accertata la contemporanea presenza di:
a) gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali)
e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale
di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
b) gravi carenze igienico sanitarie: tale requisito non ricorre se per l'eliminazione
delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento
di manutenzione ordinaria o straordinaria, così come definito dalla normativa
vigente in materia urbanistico edilizia (art. 77 bis della L.P. 5.9.91 n. 22).
Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato:
a) da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del possessore.
In tal caso la definizione delle modalità di richiesta (domanda/perizia tecnica/documentazione)
e di rilascio della certificazione è in capo al Servizio Ambiente, Igiene e
Territorio;
b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi della
legge 4.1.1968 n. 15 e successive modificazioni, da presentare entro la data
del pagamento della prima rata in acconto nella quale dichiarare: