REGOLAMENTO I.C.I
(Approvato con Delibera del C.C. n.33 del 27 dicembre 2007 e modificato con delibera n. 38 di data 30 dicembre 2008)
INDICE
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
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| Art. 1 |
Oggetto del Regolamento |
| Art. 2 |
Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta |
| Art. 3 |
Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili |
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TITOLO II
ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI
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| Art. 4 |
Esenzioni |
| Art. 5 |
Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali |
| Art. 6 |
Agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali |
| Art. 7 |
Assimilazioni ad abitazione principale |
| Art. 8 |
Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili |
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TITOLO III
DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI
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| Art. 9 |
Dichiarazioni |
| Art. 10 |
Modalità di versamento |
| Art. 11 |
Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta |
| Art. 12 |
Accertamenti |
| Art. 13 |
Attività di controllo |
| Art. 14 |
Rimborsi e compensazioni |
| Art. 15 |
Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree |
| Art. 16 |
Calcolo degli interessi |
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TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
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| Art. 17 |
Norme di rinvio |
| Art. 18 |
Entrata in vigore |
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
Oggetto del Regolamento
- Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili nel Comune di Taio nell'ambito della potestà
regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 e da ogni altra disposizione normativa.
ART. 2
Determinazione delle aliquote e delle detrazioni dimposta
- Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate dal
Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro la data di approvazione
del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, salvo quanto disposto dall'art. 9 bis della L.P. 15 novembre 1993 n. 36.
- In carenza di provvedimenti deliberativi, si applicano le aliquote e le detrazioni
in vigore nell'anno precedente.
ART. 3
Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
- Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è
quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione,
come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92, nell'intento di ridurre
l'insorgenza di contenzioso il Consiglio Comunale fissa, ai sensi del comma
1, lettera g) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, i valori da utilizzare ai fini
del potere di accertamento.
- Allo scopo di determinare i valori di cui al comma precedente il Consiglio
Comunale deve tenere in considerazione la destinazione urbanistica, gli indici
di edificabilità, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno
necessari per la costruzione ed i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita
di aree aventi analoghe caratteristiche.
- Detti valori hanno effetto per l'anno di imposta in corso alla data di adozione
del provvedimento stesso e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche
per gli anni successivi.
- I valori di cui al comma 1 possono essere aggiornati periodicamente con deliberazione
della Giunta Comunale sulla base di:
a) indice di inflazione;
b) variazioni del mercato immobiliare desunti dalle tabelle disponibili presso
la Camera di Commercio.
TITOLO II
ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI
ART. 4
Esenzioni
- Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del D.Lgs. 504/92
e dell'art. 59 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 446/97, si considerano esenti gli
immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni,
dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti e dalle Aziende Unità
Sanitarie Locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
- Ai sensi del comma 1 lettera c), dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, si stabilisce
che l'esenzione dall'I.C.I. prevista all'art. 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs.
504/92, concernente gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73
comma 1 lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con
D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, compete esclusivamente
per i fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano
anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.
- Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008 n. 126, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e quelle assimilate ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, ad esclusione di quella di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, sono esenti.
- Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 e dell'art. 1 del D.L. 93/2008, convertito con modificazioni dalla L. 126/2008, è esente, qualora non risulti classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulti assegnatario, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
ART. 5
Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali
- Sono considerati terreni agricoli e quindi esenti dall'imposta
ai sensi della lettera h) dell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992 (terreni agricoli
ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della
Legge 984/77 e della L.P. 15/93) le aree fabbricabili possedute e condotte da
coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale se si verificano
le seguenti condizioni:
- sui terreni persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio
di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura
ed all'allevamento di animali;
- il possessore dei terreni deve essere coltivatore diretto o imprenditore
agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali
previsti dall'art. 11 della Legge 9/63, ex SCAU ora INPS - sezione Previdenza
Agricola -, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia
e malattia;
- L'esenzione decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra
richiamate.
ART. 6
Agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali
- Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 446/97, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti ecc. che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale usufruiscono dell'aliquota prevista per la stessa. Alla pertinenza si applica la detrazione solo per la quota eventualmente non già assorbita dall'abitazione principale.
- Sono considerate pertinenze le unità immobiliari (ad. es. cantine, box, posti macchina coperti e scoperti) classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, anche non appartenenti allo stesso fabbricato. Nel caso che all'abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio del presente articolo è esteso ad un'unica unità immobiliare di pertinenza.
- Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dal D.Lgs. 504/92, ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.
- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
ART. 7
Assimilazioni ad abitazione principale
- Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lettera e), del D.Lgs.
446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari,
parenti e affini in linea retta entro il I° grado, sono equiparate alle
abitazioni principali se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza
e vi dimora abitualmente. A queste abitazioni, qualora non esenti dall'imposta ai sensi del D.L. 93/2008, convertito con modificazioni dalla L. 126/2008, è applicata l'aliquota prevista per le abitazioni principali e, nei casi in cui il familiare residente non risulti soggetto passivo del medesimo immobile, la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92
- Abrogato
- Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della L. 662/96 e dell'art. 52 del D.Lgs.
449/97, sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari possedute
a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,
a condizione che la stessa sia tenuta a disposizione.
- Nei casi di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui all'art.
6.
ART. 8
Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili
- Ai sensi del comma 1, lettera h) dell'art. 59 del D.Lgs.
446/97, si dispone che le caratteristiche di inagibilità o inabitabilità
del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione di
cui al comma 1, dell'art. 8 del D.Lgs. 504/92, in base alle vigenti norme edilizie
del Comune sono identificate come di seguito.
- L'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico
sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
- Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera h) l'inagibilità o inabitabilità
degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la concomitanza
delle seguenti condizioni:
- gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche
delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali
(solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo
dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
- gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per
l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è
sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così
come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico
- edilizia.
- L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
- mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con
spese a carico del proprietario;
- da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale si dichiara:
che l'immobile è inagibile o inabitabile;
che l'immobile non è di fatto utilizzato.
- La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del
rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure
dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva di cui
sopra.
- In ogni caso il richiedente deve dichiarare al Comune, con i termini e le
modalità di cui all'art. 9 l'insorgenza o la cessazione dell'inagibilità
o dell'inabitabilità.
- Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione
presentata dal contribuente.
- Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente
articolo cessano comunque dalla data dell'inizio dei lavori di risanamento edilizio.
TITOLO III
DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI
ART. 9
Denunce e comunicazioni
- La dichiarazione I.C.I., nei casi in cui risulti obbligatoria,
deve essere presentata al Comune entro il termine di presentazione della dichiarazione
dei redditi relativa all'anno in cui ha avuto inizio il possesso dell'immobile
oppure siano intervenute le variazioni previste e ha effetto anche per gli anni
successivi, sempreché non si verifichino modificazioni degli elementi
dichiarati.
ART. 10
Modalità di versamento
- L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni
soggetto passivo.
- Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 446/97, si considerano
regolari i versamenti effettuati da un contitolare, nudo proprietario o titolare
di un diritto reale di godimento anche per conto degli altri purché l'imposta
sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento, sia individuato da
parte del soggetto passivo, anche su istanza del Comune, l'immobile a cui i
versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi dei soggetti passivi.
- I versamenti d'imposta possono essere effettuati con le modalità di
cui al comma 55, art. 37 del D.L. 04.07.2006 n. 223 (modello F24).
- In aggiunta alla modalità di cui al comma precedente, ai sensi dell'art.
52, comma 1, del D.Lgs. 446/97, l'imposta può essere versata anche tramite
il Concessionario del Servizio Riscossione Tributi.
- Il recupero dell'imposta derivante da attività di accertamento può
avvenire mediante accredito diretto delle somme sul conto di tesoreria del Comune,
senza avvalersi degli intermediari della riscossione.
- Il versamento dell'imposta annuale complessivamente dovuta al Comune deve
essere eseguito entro il 16 dicembre di ciascun periodo d'imposta. E' facoltà
del contribuente provvedere al versamento in unica soluzione ovvero a mezzo
di uno o più acconti da effettuarsi nei tempi e con le modalità
di calcolo ritenute più opportune dal contribuente stesso.
- A norma dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il versamento
complessivo dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro
per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero
per eccesso se superiore a detto importo.
- Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. 27 dicembre 2006 n. 296 i versamenti
d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo risulta
inferiore o uguale ad euro 12,00.
- Ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si considerano regolarizzati i versamenti omessi, parziali o tardivi relativi ad annualità pregresse, al di fuori dei casi sanati con ravvedimento operoso, purché il contribuente, prima che la violazione sia stata constatata o sia stato avviato il procedimento di accertamento, provveda al versamento:
- dell'imposta dovuta per tutti gli immobili posseduti, nei casi di omesso o parziale versamento;
- della sanzione ridotta pari alla metà di quella prevista per omesso, parziale o tardivo versamento;
- degli interessi moratori sull'imposta dovuta o tardivamente versata, calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, dalla data della scadenza dell'obbligo tributario fino al momento del versamento.
Il contribuente che provvede alla regolarizzazione spontanea tardiva è tenuto a darne comunicazione al Comune
ART. 11
Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta
- Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 446/97:
- i termini di pagamento dell'imposta da parte degli eredi sono differiti
di 12 mesi nel caso di decesso del soggetto passivo d'imposta; resta invece
invariata la scadenza per la quota d'imposta relativa al periodo di possesso
del "de cuius";
- la Giunta Comunale, può stabilire il differimento di sei mesi
del pagamento dell'I.C.I. in scadenza nel caso di calamità naturali
di grave entità, ove non diversamente disposto da provvedimenti
ministeriali.
- Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune, nell'ipotesi
di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, può
chiedere con apposita istanza la rateizzazione del debito tributario qualora
il totale della somma dovuta relativa ad accertamenti non ancora divenuti definitivi
superi l'importo di € 1.500,00. Nel caso in cui l'importo sia superiore
ad € 4.500,00, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia
con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/1972 (titoli di
stato, titoli garantiti dallo stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa
fidejussoria).
La rateizzazione è disciplinata dalle seguenti regole:
- periodo massimo: un anno decorrente dalla data di scadenza del versamento
dovuto in base al provvedimento impositivo. Nel caso di più provvedimenti
impositivi non ancora divenuti definitivi farà fede la scadenza
dell'ultimo provvedimento notificato;
- numero massimo di quattro rate trimestrali;
- versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto o negli
atti impositivo/i;
- applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse
ragguagliato al vigente tasso legale;
- l'istanza è valutata e accolta dal funzionario responsabile del
tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento
del funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente.
Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata
comporta l'automatico decadere della rateizzazione concessa, con l'obbligo
di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.
ART. 12
Accertamenti
- Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre
2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi d'accertamento d'Ufficio
o in rettifica è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello cui si riferisce l'imposizione. L'avviso d'accertamento può essere
notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 446/97 si applica,
in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal
D.Lgs. 218/97. L'accertamento può essere quindi definito con adesione
del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
ART. 13
Attività di controllo
- Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 446/97,
una percentuale non inferiore al 5% delle somme derivanti dall'attività
di controllo rilevate sulla base delle risultanze dell'Ufficio tributario è
destinata al potenziamento dell'Ufficio stesso. Le risorse di cui sopra sono
utilizzate per le seguenti attività:
- sviluppo e potenziamento delle dotazioni informatiche e dei supporti
tecnologici;
- perfezionamento dell'attività di accertamento mediante collegamenti
con archivi informatici, interni ed esterni all'Ente, ed eventuali azioni
di controllo sul territorio, anche avvalendosi di collaborazioni esterne;
- attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio
tributi.
ART. 14
Rimborsi e compensazioni
- Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, commi 164 e
171, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i rapporti d'imposta pendenti
al 1° gennaio 2007, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso
delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento
ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto
alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno
in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è
intervenuta decisione definitiva.
- L'istanza di rimborso deve essere corredata da idonea documentazione atta
a comprovare il diritto al rimborso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi
a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo
16.
- È comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato
termine quinquennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata
a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti
d'accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del comune soggetto attivo
del tributo. In tali casi, su richiesta del soggetto passivo, è ammesso
il riversamento delle somme direttamente al Comune competente.
- Sull'istanza di rimborso il Comune procede entro centottanta giorni dalla
data di presentazione al protocollo generale.
- Per i rimborsi di cui al comma 3 e per quelli relativi ad indebiti versamenti
che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda
la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di
presentazione della relativa istanza.
- Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della L. 296/06, l'imposta per la quale
il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata
con gli importi dovuti a titolo dell'imposta stessa. La compensazione avviene
su richiesta del soggetto passivo da prodursi entro sessanta giorni dalla notifica
del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo
d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato
l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario I.C.I. oggetto di
compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive
di ulteriori interessi.
- Non si procederà al rimborso di importi inferiori a quanto stabilito
al precedente art. 10, comma 7.
ART. 15
Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree.
- Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 446/97,
si stabilisce per le aree divenute inedificabili il rimborso dell'imposta versata
sul valore determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92 quali
aree fabbricabili.
- Il rimborso suddetto compete per i 5 anni precedenti alla data del provvedimento
di seconda adozione dello strumento urbanistico (o della relativa variante)
decorrenti dall'anno di imposta in cui il provvedimento è stato adottato
dal Comune.
- Per le aree soggette a vincolo espropriativo il sopraindicato rimborso compete
per 10 anni.
- Il rimborso è attivato a seguito di specifica istanza del soggetto
passivo da presentarsi entro il termine di 5 anni dalla data di approvazione
definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale. Condizione
indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è
che:
- le aree non siano state oggetto di interventi edili o non siano interessate
da concessioni edilizie non ancora decadute;
- per tali aree non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso
l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti;
- lo strumento urbanistico o la relativa variante abbia ottenuto l'approvazione
definitiva da parte della Giunta Provinciale.
- Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella
misura di cui al successivo articolo 16.
ART. 16
Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree.
- La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi
dell'art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita
in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta,
sia per i provvedimenti d'accertamento che di rimborso.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 17
Norme di rinvio
- Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si
applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni
ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
ART. 18
Entrata in vigore
- Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
2008.