RIMBORSI

La legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) all'art. 1, comma 164, ha modificato il termine per la presentazione della richiesta di rimborso per tributi versati e non dovuti riunificadolo per tutti i cespiti in 5 anni dalla data del versamento. Il nuovo termine vale per le posizioni pendenti al 01/01/2007, quindi i rimborsi per i quali il termine triennale precedentemente valido era già scaduto (indicativamente fino al versamento a saldo 2003) sono comunque prescritti.

Il comma 165 ha modificato anche le modalità di calcolo degli interessi: rispetto al sistema in vigore fino al 31.12.2006, non esistono più gli interessi erariali calcolati per semestre compiuto, ma sono sostituiti dagli interessi legali (in questo momento il 3% annuo) calcolati a giorno. Il Comune può aumentare tale tasso d'interesse fino ad un massimo di tre punti (quindi, ad oggi, al massimo al 3%). Gli interessi decorrono dalla data del versamento.

Sull’istanza di rimborso, il comune procede entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza al Protocollo Generale.

L’istanza di rimborso deve essere corredata da copia dei bollettini di versamento e copia della denuncia originaria anno 1993 ed eventuali variazioni.

Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell’imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.
In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi adottati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi che impongano l’inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l’imposta.
Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:
a) le aree non siano state oggetto di interventi edili o non siano interessate da concessioni e/o autorizzazioni edilizie non ancora decadute;
b) non risultino in atto azioni, ricorsi o quant’altro avverso l’approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti.

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 30.12.1992 n.504.
Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura legale.

Modulo domanda rimborso