Comune di Taio

Regolamento comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 13/11/1995 e modificato con delibere del Consiglio Comunale n. 58 del 14/12/1995 e n. 59 del 26/11/1997)

Sommario

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Istituzione della tassa

Art. 2 - Ambito e scopo del regolamento

Art. 3 - Zone territoriali servite

Art. 4 - Gettito della tassa e costo del servizio

Art. 5 - Presupposto della tassa

Art. 6 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

CAPO II - COMMISURAZIONE E TARIFFE

Art. 7 - Locali ed aree tassabili

Art. 8 - Locali ed aree scoperte non tassabili

Art. 9 - Tariffe

Art. 10 - Classificazione dei locali e delle aree scoperte

Art. 11 - Commisurazione della tassa

Art. 12 - Commisurazione della superficie tassabile.

Art. 13 - Agevolazioni

Art. 13/bis - Riduzioni della tassa per motivi di servizio

Art. 14 - Altre agevolazioni ed esenzioni

Art. 15 - Riduzioni a fronte di risparmio di costi

Art. 16 - Limite di riduzione tariffaria

Art. 17 - Inizio e cessazione dell’occupazione

Art. 18 - Tassa giornaliera di smaltimento

CAPO III - DENUNCE ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI

Art. 19 - Denunce

Art. 20 - Contenuto della denuncia

Art. 21 - Controlli ed accertamenti

Art. 22 - Poteri del comune ed autotutela

Art. 23 - Riscossione

CAPO IV - DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art. 24 - Sgravi e rimborsi

Art. 25 - Sanzioni

Art. 26 - Funzionario responsabile

Art. 27 - Disposizioni finali e transitorie

Art. 28 - Abrogazioni

Art. 29 - Efficacia delle disposizioni

Art. 30 - Norma di rinvio

ALLEGATO "A"

1. Generalità

2. Definizioni

3. Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica

4. Modalità di definizione delle classi di contribuenza

5. Determinazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza

6. Modalità di rideterminazione dei coefficienti di produttività e qualità specifica e delle classi di contribuenza.

 

CAPO I - NORME GENERALI

 

Art. 1 - Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo a11o smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, così come definiti dall’art. 39, comma 1 Legge 22.02.1994 n. 146, ordinari ed ingombranti provenienti da locali ed aree anche scoperte, svolto in regime di privativa nell’ambito del territorio comunale come previsto nell’art. 3, è istituita nel Comune di Taio la tassa annuale, da applicare in base a tariffe come disposto dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e. s.m., e dal presente Regolamento.

2. È pure istituita la tassa giornaliera di smaltimento, di cui all’art. 77 del Decreto Legislativo sopra citato, a far tempo dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Per la classificazione dei rifiuti di cui al comma 1, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, nonché al Regolamento comunale del servizio di nettezza urbana previsto nell’art. 59 del Decreto Legislativo n. 507/1993.

Art. 2 - Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, così come modificato dalla Legge n. 146/94, disciplina i criteri di applicazione della tassa annuale e della tassa giornaliera, di cui al precedente art. 1. In particolare, determina la classificazione delle categorie (ed eventuali sotto categorie) dei locali e delle aree scoperte in base alla loro potenziale capacità di produrre rifiuti urbani ed assimilati e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione delle tariffe.

2. Agli effetti del presente regolamento, per "tassa" e per "decreto", si intendono rispettivamente la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati e la disciplina legislativa citata nel comma 1.

Art. 3 - Zone territoriali servite

1. I limiti delle zone territoriali, nelle quali viene effettuata la raccolta obbligatoria, in regime di privativa, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, sono stabiliti nel Regolamento comunale del servizio di nettezza urbana. Il predetto regime di privativa è esteso anche agli insediamenti sparsi oltre i limiti di cui sopra.

2. Anche in assenza della delimitazione di cui al comma 1, la tassa è dovuta per intero qualora il servizio di raccolta sia effettuato di fatto nella zona.

Art. 4 - Gettito della tassa e costo del servizio

1. Salva diversa determinazione approvata in sede di deliberazione di determinazione annuale delle tariffe, che, comunque, dovrà rispettare il disposto dell’art. 61, comma 1, del decreto, il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati deve tendenzialmente essere coperto dal gettito della tassa.

2. Il gettito della tassa, da assumere ai fini della copertura di cui al comma 1, deve intendersi comprensivo dell’entrata figurativa corrispondente all’importo delle agevolazioni ed esenzioni eventualmente previste per l’anno di competenza al netto delle somme rimborsate o sgravate per l’esercizio medesimo, e degli oneri diretti di riscossione del tributo (compensi al concessionario). Non si considerano inoltre le addizionali, gli interessi e le penalità.

3. Il costo d’esercizio da considerarsi ai fini della copertura di cui al comma 1 è quello relativo alle spese ed oneri inerenti al servizio diretti ed indiretti compresi gli oneri finanziari per investimenti effettuati, escluso il debito per la restituzione della quota di capitale investito ed escluse le spese generali e specifiche di gestione del tributo.

Il minor gettito derivante dall’applicazione di riduzioni o agevolazioni trova autonoma e specifica collocazione in apposito capitolo di uscita ed è coperto con entrate diverse rispetto alla tassa.

4. Entro il 31 agosto di ciascun anno, il soggetto che effettua il servizio trasmette al Comune apposita relazione, dalla quale risulti, in forma analitica, la previsione del presunto ammontare dei costi del servizio per l’anno successivo in base alla loro classificazione economica e tenuto conto di quanto disposto dall’art. 61 del Decreto.

Contestualmente comunica il conto consuntivo dell’esercizio precedente. (solo per i Comuni che gestiscono il servizio a mezzo di azienda municipalizzata o altro ente pubblico).

5. Qualora il gettito della tassa, determinato come indicato al comma 2, superi il costo del servizio calcolato secondo quanto disposto dall’art. 61, comma 3, del decreto e come iscritto definitivamente nel bilancio di previsione, il Comune provvede al conguaglio della tassa eccedente attraverso il riconoscimento in percentuale di una corrispondente riduzione del tributo dovuto per il periodo d’imposta successivo.

Art. 5 - Presupposto della tassa

1. Il presupposto per l’applicazione della tassa è stabilito dall’art. 62 del decreto legislativo n. 507/93.

2. Ai fini dell’applicazione della tassa si ha riguardo ai locali ed alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ubicati nelle zone di cui al precedente art. 3. Tuttavia, per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto per intero anche se nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso ai fabbricati medesimi.

3. Per l’individuazione delle abitazioni coloniche di cui al precedente comma 2 e degli artt. 8, comma 1, lettera d) e 14, comma 1, lettera e), si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, lett. a) del T.U. delle imposte sui redditi e successive modificazioni.

4. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tassa.

5. Costituisce presupposto per l’applicazione della tassa, se pure nella misura ridotta di cui all’art. 13, anche l’occupazione e la detenzione dei locali ed aree scoperte nelle zone in cui non viene effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa.

Art. 6 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta in via principale da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte costituenti presupposto per l’applicazione della tassa medesima ai sensi del precedente art. 5 ovvero occupano o detengono in via esclusiva parti comuni del condominio.

2. Il titolo della occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall’usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla occupazione o detenzione di fatto.

3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia o, in mancanza, l’intestatario anagrafico della scheda famiglia se trattasi di tassa relativa alla abitazione, ovvero il titolare dell’attività che viene esercitata nei locali in tassazione, o il proprietario degli stabili.

4. Sono solidamente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell’abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune.

5. In caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell’anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero di alloggio affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione, l’obbligo di corrispondere la tassa è del proprietario dell’alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli sopra indicati.

6. La tassa relativa ai locali ed alle aree scoperte in multiproprietà o ai centri commerciali integrati, sia di uso comune che di uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni. Tuttavia, la tassa relativa ai locali ed aree scoperte in uso esclusivo può essere corrisposta dai singoli occupanti o detentori.

CAPO II - COMMISURAZIONE E TARIFFE

Art. 7 - Locali ed aree tassabili

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l’uso, sui quali si producono rifiuti urbani o assimilati agli urbani ai sensi dell’art. 39 della L. 146/94.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all’interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all’abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, cantine, ecc.) e così pure quelli delle pertinenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili a servizio di edifici rurali;

- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;

- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d’aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;

- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2, comma 4°, dell’art. 2 del D.P.R. n.915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;

- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

2. Si considerano altresì tassabili, con la esclusione di quelle indicate nel successivo art. 8, le aree scoperte in cui possono prodursi rifiuti solidi urbani o assimilati:

a) aree scoperte operative, cioè adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all’esercizio di attività (quali, a titolo esemplificativo, le aree adibite a campeggi, a posteggi e parcheggi, a distributori di carburanti, a dancing, cinema e banchi di vendita all’aperto, ecc.);

b) aree pertinenziali o accessorie, con ciò intendendosi le superfici scoperte destinate in modo durevole e funzionale a servizio di ornamento di locali ed aree tassabili (quali a titolo esemplificativo, i giardini, i cortili, i parcheggi privati, i balconi aperti, le terrazze scoperte e simili).

3. Sono ri1evanti ai fini della tassazione, perché in grado di produrre rifiuti, le seguenti parti comuni del condominio di cui all’art. 1117 del Codice Civile: le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e giardini, i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per gli stenditoi, la sala giochi e riunioni e comunque, le installazioni ed i manufatti occupabili da persone che servono all’uso e all’utilizzo comune.

4. Sono pure tassabili le parti comuni, come elencate nel precedente comma 3, dei fabbricati non costituiti in condominio.

5. Ai fini dell’individuazione delle aree di pertinenza di cui al comma 2 lettera b), può essere fatto riferimento al mappale asservito all’edificio in base alle planimetrie catastali.

Art. 8 - Locali ed aree scoperte non tassabili

1. Non sono soggetti alla tassa, ai sensi dell’art. 62, comma 2, del Decreto, i locali e le aree che, per loro caratteristiche (natura e assetto delle superfici) o destinazione (uso delle superfici) o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, non possono produrre rifiuti o ne producono in quantità irrilevante. Sono da ritenersi, in via esemplificativa, in condizioni di non assoggettabilità alla tassa:

a) i ripostigli, gli stenditoi, i solai, le soffitte, i sottotetti e simili, limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a mt. 1,50;

b) altri locali utilizzati quali depositi di materiali in disuso o di uso straordinario, o di cumuli di materiali alla rinfusa;

c) la parte dei locali e delle aree destinata esclusivamente al deposito di legna, carbone e simili;

d) i locali delle case rurali, non destinati ad uso abitativo o utilizzati per l’esercizio della impresa agricola, nei quali si producono rifiuti non assimilati ai sensi, dell’art. 39 della L. 146/1994 e le aree scoperte, pertinenziali o accessorie delle case suddette;

e) le unità immobiliari ad uso abitazione, non utilizzate per l’intero anno, chiuse e prive di alcun allacciamento alle reti dei servizi pubblici;

f) le unità immobiliari, per le quali non sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l’inizio di tale utilizzo;

g) le costruzioni rurali ad uso abitativo, di cui all’art. 5, comma 3, non utilizzate per l’intero anno;

h) le celle frigorifere e i locali di essiccazione (senza lavorazione);

i) i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici compresi i vani ascensori;

l) i locali e le aree o loro parti degli impianti sportivi e delle palestre, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per la pratica dell’attività sportiva;

m) le parti di superfici su cui insistono serbatoi, silos, cisterne, macchine per lavanderia e simili;

n) le aree circoscritte al solo impianto di lavaggio auto e le aree utilizzate per il deposito di veicoli da demolire e o di pezzi ricavati dalla demolizione;

o) i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono non soggetti a manutenzione;

p) i locali non presidiati o con presenza sporadica dell’uomo o di produzione a ciclo chiuso;

q) le superfici di cui si dimostri oggettivamente il permanente stato di non utilizzo.

2. Sono esclusi dalla tassa:

r) i locali e le aree in cui si formano i rifiuti speciali, tossici o nocivi, di cui all’art. 62, comma 3, del Decreto fatte salve le parti tassabili ai sensi dell’art. 12 comma 7 e nei limiti percentuali di cui all’art. 13 lett. e);

s) i locali delle strutture sanitarie pubbliche e private, nei quali si producono rifiuti non assimilati ai sensi dell’art. 39 della L. 146/1994;

3. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze e condizioni che provano la esclusione dal tributo comporta l’inversione dell’onere della prova a carico dell’utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui all’art. 75 del Decreto, con diritto allo sgravio o restituzione del tributo.

4. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte di cui all’art. 62 comma 5 del Decreto.

Art. 9 - Tariffe

1. Spetta alla Giunta Comunale determinare le tariffe unitarie entro il 31 ottobre dell’anno precedente, tenuto conto dell’articolazione delle categorie dei locali e delle aree nel rispetto del criterio di cui all’allegato "A", annesso al presente Regolamento, del quale costituisce parte integrante. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe per l’anno in corso.

2. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

3. La deliberazione tariffaria, adottata come atto dovuto in seguito a rilievi o ai fini del riequilibrio tariffario menzionato nell’art. 79, comma 4 del decreto, non è soggetta al termine di decadenza di cui al comma 1, bensì al termine del 30/11 dell’anno di competenza, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del decreto legislativo n. 504/92.

4. Ai fini del rispetto del disposto di cui all’art. 69, comma 2 del decreto, la deliberazione tariffaria deve indicare:

a) i costi consuntivi e preventivi, e le loro componenti, del servizio;

b) la condizione finanziaria del Comune;

c) il gettito consuntivo e previsionale della tassa ed il corrispondente minor gettito valutabile in conseguenza delle agevolazioni da iscrivere in bilancio come autorizzazioni di spesa;

d) la dichiarazione che, per il calcolo delle tariffe, è stato applicato il criterio di cui all’allegato "A" del presente regolamento;

e) la motivazione dell’aumento o della diminuzione tariffaria.

5. Se in sede di controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie, la Direzione Centrale per la Fiscalità Locale formula tempestivamente rilievi, i quali rendano necessario modificare le deliberazioni medesime, il Comune provvede:

a) all’adeguamento richiesto nel più breve tempo possibile;

b) all’eventuale recupero della maggiore tassa dovuta, emettendo i relativi ruoli suppletivi;

c) all’eventuale sgravio o rimborso come indicato nel successivo art. 25.

Art. 10 - Classificazione dei locali e delle aree scoperte

1. Ag1i effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell’art. 68 i locali e le aree coperte e scoperte sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione, in base ai criteri di cui all’allegato "A" del presente Regolamento.

CATEGORIA A

Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, relativi garages ed eventuali pertinenze.

CATEGORIA B

Locali adibiti ad attività ricettivo alberghiere

CATEGORIA C

Locali ed aree ad uso abitativo per collettività e luoghi di assistenza e cura;

CATEGORIA D

Locali ed aree adibiti a uffici e servizi direzionali e terziari pubblici e privati, ad istituti di credito, ad attività ricreative, ad attività artigianali di servizio alla residenza, servizi privati igienico-sanitari, stazioni.

CATEGORIA E

Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche ed attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, palestre private, scuole di canto e di ballo.

CATEGORIA F

Locali ed aree adibiti a sale teatrali e cinematografiche.

CATEGORIA G

Locali adibiti ad autonomi magazzini e depositi di stoccaggio merci, pese pubbliche.

CATEGORIA H

Locali adibiti a scuole pubbliche e private d’ogni ordine e grado.

CATEGORIA I

Locali ed aree adibiti a pubblici esercizi di vendita al dettaglio di beni non deperibili e relativi magazzini, ferma restando l’intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilati agli urbani.

CATEGORIA L

Locali ed aree adibite a pubblici esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili e relativi magazzini, ferma restando l’intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilati agli urbani.

CATEGORIA M

Complessi e magazzini commerciali all’ingrosso o con superfici espositive (mostre, autosaloni), autoservizi, autorimesse; locali ed aree destinati alla vendita con esposizione di mobili.

CATEGORIA N

Locali ed aree adibite a ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie e simili.

CATEGORIA O

Locali ed aree adibite a mense, fast-foods, self-services.

CATEGORIA P

Locali ed aree ad uso di produzione o industriale, ad attività di riparazione auto e macchinari, e ad uso di produzione artigianale non comprese in altre classi, ferma restando l’intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilati agli urbani.

CATEGORIA Q

Aree ricreativo-turistiche quali campeggi, stazioni balneari ed analoghi complessi attrezzati, aree dei distributori di carburanti e dei parcheggi all’aperto pubblici e privati.

2. Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

Art. 11 - Commisurazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree occupati in base a tariffe differenziate per categorie o sottocategorie con riguardo alla destinazione d’uso dei locali e aree medesimi e, quindi, alla potenziale capacità di questi di produrre rifiuti.

2. La tassa, fatte salve le diverse disposizioni della legge, è annuale ed è dovuta per l’intero anno.

3. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia esercitata anche un’attività economica o professionale, la tariffa applicabile alla superficie utilizzata è quella prevista per la categoria cui appartiene l’attività esercitata.

Art. 12 - Commisurazione della superficie tassabile.

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga di cui all’art. 19, comma 5 ovvero dalla superficie utile calpestabile. La superficie risultante è computata interamente fatte salve le riduzioni di legge o di regolamento.

2. La superficie delle aree scoperte, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale, o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, oppure, se trattasi di area pubblica, dall’atto di concessione. La superficie risultante, ai fini della commisurazione della tassa, è computata:

a) per la metà, se le aree esterne sono adibite ad usi o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti (e, pertanto, da comprendersi nella categoria di contribuzione di cui all’art, 10);

b) nel limite del 25% se costituiscono pertinenza od accessorio di locali o di aree tassabili.

3. In sede di commisurazione della complessiva superficie tassabile, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate ad un metro quadrato.

4. Le riduzioni, di superficie di cui al comma 2 sono applicate con le modalità indicate nell’art. 66, comma 5, del Decreto e con decorrenza dall’anno successivo a quello nel quale la denuncia è stata presentata.

5. La superficie delle parti comuni del condominio, di cui all’art. 7, comma 3, deve essere dichiarata dai singoli condomini pro quota, nella stessa misura percentuale con la quale essi partecipano alle spese condominiali quali occupanti residenti. In mancanza di tale dichiarazione, o in caso di infedeltà della stessa, la tassa è determinata aumentando la rispettiva superficie che l’utente occupa o detiene in via esclusiva nel condominio:

- di una quota pari al 5% nei fabbricati con dieci o più alloggi o unità immobiliari;

- di una quota pari al 10% nei fabbricati fino a nove alloggi o unità immobiliari;

La superficie delle parti comuni dei fabbricati non condominiali è imputata pro quota ai singoli utilizzatori.

Alla superficie riguardante la quota condominiale e quella di cui al precedente periodo, sono applicabili la tariffa e le eventuali agevolazioni proprie dell’occupante o detentore del singolo alloggio.

6. La superficie dei vani scala è determinata dalla proiezione orizzontale dei singoli piani, lo stesso sistema di misurazione si applica a tutte le superfici inclinate.

7. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati ovvero tossici nocivi ovvero materie prime secondarie, la complessiva superficie tassabile dei locali e delle aree utilizzate per l’esercizio dell’attività sotto elencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi per la sua determinazione per l’uso promiscuo per cui sono adibiti, i locali e le aree o per la particolarità dell’attività esercitata, sarà calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali sotto indicate, fermo restando che la riduzione di superficie verrà accordata a richiesta di parte ed a condizione che l’interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l’osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici nocivi:

a) laboratori medici dentistici - laboratori radiologici e odontotecnici - laboratori analisi 60%
b) lavanderia a secco e tintorie 80%
c) officine per riparazione, gommisti ed elettrauto 70%
d) caseifici 50%
e) attività artigianali, manifatturiere con presenza di superfici adibite a verniciatura, verniciatori in genere, fonderie, ceramiche, ecc., officine di carpenteria metallica, fabbri e lattonieri 60%
f) tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie, lavorazioni lapidee; 80%
g) laboratori fotografici ed eliografici 30%
h) segherie, falegnamerie, carpenterie 50%
i) macellerie 60%

 

Art. 13 - Agevolazioni

l. La tariffa unitaria è ridotta del 30% per le abitazioni con unico occupante.

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall’anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l’attribuzione dell’agevolazione: in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall’anno successivo a quello di denuncia dell’uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l’omessa denuncia di variazione.

Art. 13/bis - Riduzioni della tassa per motivi di servizio

1. Nelle zone situate fuori dell’area di raccolta, come individuata dal precedente art. 3, e fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori più vicini, la tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa, qualsiasi sia la distanza dell’insediamento dal più vicino punto di raccolta.

2. Nei casi previsti dall’art. 59, comma 4, del Decreto fatto salvo il disposto del successivo comma 3 del presente articolo, il tributo è dovuto nella misura del 40%:

a) nel caso in cui i contenitori non rispettino le distanze massime previste nel regolamento del servizio smaltimento rifiuti urbani;

b) nel caso i contenitori risultino insufficientemente dimensionati in relazione alle esigenze ordinarie della zona servita (salvo quanto disposto dal regolamento di nettezza urbana in materia di conferimento dei rifiuti);

c) nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal predetto regolamento del servizio.

3. Le riduzioni previste dal comma 2 sono concesse a condizione che:

a) la riduzione sia chiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato. L’agevolazione avrà decorrenza dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione della domanda;

b) le violazioni alle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta vengano riconosciuto dal gestore del servizio, ovvero risultino comprovate da idonee attestazioni o da accertamenti eseguiti dal Comune, e sempreché le violazioni denunciate siano continue e non occasionali e non dipendano da temporanee esigenze di espletamento del servizio, o non siano ovviate nel termine di 30 gg. decorrenti dal ricevimento della domanda di cui al punto a).

4. La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata della interruzione o del mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.

5. Lo svolgimento del servizio per determinati periodi stagionali ai sensi dell’art. 59, comma 5, del Decreto comporta il pagamento della tassa annuale in misura rapportata al numero dei mesi durante i quali il servizio è stato svolto. Per il periodo nel quale il servizio non viene espletato la tassa è comunque dovuta nelle misure di cui al comma 1.

6. L’interruzione temporanea del servizio di raccolta dà diritto allo sgravio o alla restituzione della tassa soltanto nei casi ed alle condizioni di cui all’art. 59, comma 6, del Decreto, fermo restando l’obbligo del pagamento nella misura di cui al comma 1.

Art. 14 - Altre agevolazioni ed esenzioni

1. È ridotta del 50% la tassa relativa ai locali ad uso abitazione, occupati direttamente da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza, e più precisamente, in possesso di un solo reddito di pensione sociale o di pensione minima erogata dall’INPS ovvero quando il nucleo è assistito in modo permanente dal Comune o da altri enti o soggetti con l’assistenza economica di base.

2. La riduzione di cui al comma 1 soggiace alla seguente disciplina:

a) è concessa su domanda dell’interessato e a condizione che questi dimostri di averne diritto;

b) la riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste; allorché queste cessino, l’interessato deve presentare al Settore comunale Tributi la denuncia di cui all’art. 19 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono cessate le condizioni per l’esecuzione;

c) in caso di accertamento d’ufficio per omissione della denuncia di cui alla lettera b), saranno applicate le sanzioni di legge.

3. La tassa è ridotta del 20% relativamente ai locali delle istituzioni scolastiche, pubbliche o private, purché esse collaborino nell’istruzione degli allievi alle problematiche ambientali e nello specifico al problema rifiuti e praticando la raccolta differenziata (carta, vetro, alluminio) e il compostaggio decentrato della parte organica.

4. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi 1 e 3, di cui al 2° comma dell’art. 15 nonché di cui al successivo art. 18, 4° comma, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi dell’art. 67, coma 3, del Decreto, il cui importo è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l’applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale o accessorio.

5. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

a) i locali ed aree utilizzati per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

b) i locali e le aree utilizzati dal Comune per fini istituzionali.

Art. 15 - Riduzioni a fronte di risparmio di costi

1. Per le attività produttive, commerciali e di servizi, è stabilita la riduzione della tassa:

a) del 20% nel caso gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una comprovata minore produzione di rifiuti.

b) del 20% in caso di pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che comporti una comprovata diminuzione del vo1ume specifico del rifiuto conferito e quindi agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico;

c) del 20% nel caso delle attività suddette, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio rilevanti quantità di rifiuti che possano dar luogo alle entrate di cui all’art. 61, comma 3, del Decreto.

2. Inoltre per le abitazioni private:

a) del 30% nel caso venga praticato il compostaggio familiare decentrato dei rifiuti organici (cucina, orti, giardini, ecc.) provvedendo in proprio allo smaltimento del compost ottenuto su superfici agricole, orti o giardini e venga attuato in modo costante il conferimento differenziato dei rifiuti usufruendo degli appositi contenitori dislocati sul territorio.

Ai fini dell’applicazione delle riduzioni di cui al comma 1 lett. b) e comma 2 lett. a) e di cui all’art. 14, 3° comma, gli interessati devono produrre apposita domanda con la quale si impegnano ad effettuare quanto previsto dai citati commi ed inoltre ad accettare i controlli che saranno effettuati dagli incaricati ai sensi dell’art. 22.

Art. 16 - Limite di riduzione tariffaria

In ogni caso la sommatoria delle agevolazioni facoltative e di quelle obbligatorie non può dar luogo ad una applicazione della tassa in misura inferiore al 50%.

Art. 17 - Inizio e cessazione dell’occupazione

1. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello nel quale è iniziata l’utenza. La cessazione nel corso dell’anno dell’utilizzo dei locali e delle aree da diritto ad un abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la denuncia.

2. L’abbuono del tributo nel caso di cessazione dell’occupazione nel corso dell’anno consiste nel rimborso della quota di tassa pagata in eccedenza, ovvero, se ancora non versata, nello sgravio della quota medesima, effettuato con apposito provvedimento del funzionario responsabile comunicato al Concessionario della riscossione.

3. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l’utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall’utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d’ufficio.

Art. 18 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. Sono soggetti passivi della tassa giornaliera di smaltimento, istituita con l’art. 1, comma 2, del presente Regolamento, i produttori di rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, che occupano o detengono, anche senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali ed aree pubblici, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggi.

È considerata occupazione temporanea quella che, nell’arco di un anno, ha durata complessiva inferiore ai 6 mesi e non presenta il carattere di ricorrenza; è considerata occupazione ricorrente anche quella realizzata nel corso dell’anno dai venditori ambulanti per il mercato settimanale in possesso di concessione avente carattere di stabilità o ricorrenza sul suolo pubblico.

2. La tassa giornaliera è applicata anche per l’occupazione di superficie mediante infrastrutture mobili e provvisorie, erette per manifestazioni, ricorrenze e simili, ovvero di impianti sportivi (locali ed aree scoperte) e palestre, utilizzati in via straordinaria per attività diverse da quelle agonistiche - sportive e ludico-ricreative.

3. Le misure tariffarie giornaliere per unità di superficie sono determinate dividendo la tariffa annuale della categoria corrispondente alla destinazione d’uso dei locali ed aree per 365 giorni e maggiorando il quoziente così ottenuto del 50% senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree scoperte.

4. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

a) occupazione di area scoperta per meno di 1 ora giornaliera ivi inclusa quella effettuata da esercenti il commercio ambulante itinerante;

b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari, anche se di durata superiore a quella indicata sub a).

CAPO III - DENUNCE ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI

Art. 19 - Denunce

l. In tutti i casi di inizio o cessazione della occupazione o detenzione di locali ed aree tassabili anche se in misura ridotta, i soggetti di cui all’art. 6 hanno l’obbligo di fare denuncia al Settore comunale Tributi, che rilascia la relativa ricevuta utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune.

2. Per la denuncia spedita tramite posta fa fede la data del timbro postale. Se non è possibile rilevare tale data, si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al Comune.

3. La denuncia d’inizio della occupazione o detenzione - denuncia originaria - deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo alla data d’inizio ed ha effetto anche per gli anni seguenti qualora le condizioni di tassazione rimangano invariate.

4. È considerata alla stessa stregua della denuncia iniziale di cui al comma 3, anche quella dovuta per l’occupazione, nel corso dell’anno, di locali ed aree in aggiunta o comunque diversi o perché diversamente utilizzati rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto a ruolo. Conseguentemente, anche per tali locali ed aree la tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l’occupazione o la diversa destinazione e, in caso di omessa denuncia, trova applicazione il disposto dell’art. 71, comma 1 ultimo capoverso del Decreto.

5. Alla denuncia originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree non compresi in tale denuncia, deve essere allegata la planimetria catastale dei locali ed aree occupati comprendente anche quelli di pertinenza o accessori, ovvero una planimetria analoga.

6. L’amministratore del condominio ha l’obbligo di comunicare, assieme all’elenco di cui all’art. 63, comma 4, del Decreto, la superficie complessiva delle parti comuni del condominio medesimo, da imputare ai singoli condomini ai sensi dell’art. 12, comma 5.

7. L’erede che continua ad occupare i locali già assoggettati alla tassa a carico del defunto, ha l’obbligo formale di presentare la denuncia di variazione.

8. La richiesta di detassazione può essere prodotta in ogni tempo ed ha effetto, salva diversa specifica previsione legislativa o regolamentare, a decorrere dal bimestre solare successivo alla sua presentazione.

Art. 20 - Contenuto della denuncia

La denuncia originaria o di variazione, in conformità all’art.70, comma 3°, deve contenere l’indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza, che occupano o detengono l’immobile di residenza o l’abitazione principale ovvero dimorano nell’immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell’ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva delle persone che ne hanno la rappresentanza e l’amministrazione, l’ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell’occupazione o detenzione.

Art. 21 - Controlli ed accertamenti

1. Il Comune esercita l’attività di controllo e di accertamento necessaria per la corretta applicazione della tassa, emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d’ufficio, nel rispetto dei tempi e modi di legge.

2. Gli avvisi di accertamento sono notificati al contribuente con le modalità di cui all’art. 60 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600 ovvero a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Le variazioni dell’ammontare della tassa, dovute unicamente a variazioni apportate alle tariffe unitarie, non comportano l’obbligo di notificare al contribuente un nuovo avviso di accertamento.

4. Il recupero della tassa dovuta, effettuato con l’accertamento d’ufficio, può comprendere l’anno in corso ed i quattro anni precedenti, in caso di occupazione iniziale di cui all’art. 20 commi 3 e 4.

5. Il recupero della tassa dovuta effettuato con l’accertamento in rettifica può comprendere l’anno in corso ed i tre anni precedenti, in caso di occupazione iniziale di cui all’art. 20, commi 3 e 4.

6. L’attività di accertamento e di controllo, ove non possa essere effettuata con personale comunale, può essere esercitata mediante apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici.

Art. 22 - Poteri del comune ed autotutela

1. Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento e di controllo di cui al precedente art. 22, il Comune, oltre ad esercitare i poteri indicati nell’art. 73 del Decreto, può:

a) richiedere l’esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;

b) richiedere notizie, relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;

c) invitare i soggetti di cui alla precedente lett. b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni.

2. I dipendenti dell’ufficio comunale che, ai sensi dell’art. 73 comma 2, del Decreto possono essere autorizzati ad accedere agli immobili in accertamento sono tutti i dipendenti, anche straordinari, comunque in servizio.

3. Per le verifiche necessarie ai fini dell’applicazione dell’art. 15 e dell’art. 14, 3° comma, l’Amministrazione Comunale si avvale, del personale di cui al comma precedente che è autorizzato all’accesso alle proprietà degli utenti richiedenti le riduzioni previste dall’art. 15 comma 1, lett. b) e comma 2 lett. a).

4. Qualora il funzionario responsabile di cui all’art. 27, d’ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l’accertamento notificato al contribuente può, indicandone i motivi, provvedere ad annullarlo o a riformarlo previa comunicazione all’interessato.

5. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detassazione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 23 - Riscossione

1. La riscossione della tassa è effettuata nei modi e tempi stabiliti dalla legge.

2. La ripartizione del carico tributario fino a otto rate è ammessa soltanto qualora concorrono le seguenti circostanze:

- su istanza scritta del contribuente;

- per gravi motivi, che comunque escludano il pericolo di perdita del credito;

- se il debito è comprensivo di tributi arretrati, ed è disposta, su proposta del funzionario responsabile, con atto del Sindaco, nel quale comunque deve essere precisato che il mancato pagamento di due rate consecutive annulla automaticamente la maggiore rateizzazione concessa e comporta il pagamento in un’unica soluzione dell’intero debito residuo.

CAPO IV - DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art. 24 - Sgravi e rimborsi

1. Gli sgravi ed i rimborsi della tassa non dovuta sono disposti, su domanda scritta del contribuente, alle condizioni, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e dal presente Regolamento.

2. Eventuali rimborsi della tassa, dovuti in conseguenza di rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di esame di atti deliberativi riguardanti il Regolamento e le tariffe della tassa, sono effettuati mediante compensazione sulla tassa relativa all’anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi ministeriali.

3. Per notifica del ruolo, di cui all’art. 75, comma 2 del Decreto, si intende la notifica della cartella di pagamento o, in mancanza dell’avviso di mora, di cui rispettivamente agli articoli 25 e 46 del D.P.R. 602/1973.

Art. 25 - Sanzioni

1. Per l’omessa, incompleta o infedele denuncia si applicano le soprattasse nelle misure e nei modi stabiliti dall’art. 76 del decreto.

È incompleta la denuncia, anche non originaria, che non comprenda tutti i cespiti (quali locali ed aree scoperte), tassabili a carico del denunciante.

2. È infedele la denuncia che, pur completa di tutti i cespiti, contenga dati comportanti la determinazione di una base imponibile inferiore a quella reale.

3. La pena pecuniaria di cui all’art. 76, comma 3, del Decreto, è applicata con l’osservanza delle norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e nell’art. 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383.

L’entità della somma è determinata con ordinanza del Sindaco.

Art. 26 - Funzionario responsabile

1. La Giunta comunale designa un funzionario responsabile della tassa, il quale, oltre a svolgere le funzioni ed i poteri di cui all’art. 74 del decreto, può sostituire il Dirigente del Settore o di Servizio nelle sedi del contenzioso tributario in rappresentanza del Comune.

Art. 27 - Disposizioni finali e transitorie

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente Regolamento, debbono essere presentate al Settore comunale Tributi:

a) entro il 20 gennaio 1996:

- le denunce relative alle occupazioni che hanno avuto inizio prima della suddetta data e ancora non presentate relative al 1995.

b) entro il 30.09.1996:

- le denunce integrative e modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento. In particolare, i soggetti interessati debbono denunciare, comprovandone la superficie con allegata planimetria catastale o documento equivalente, i locali e le aree scoperte principali o pertinenziali in precedenza esclusi dalla tassazione;

- le denunce da parte dei condomini, dei locali ed aree occupati in uso esclusivo, nonché la quota di quelli in uso comune addebitabile ai sensi dell’art. 12, comma 5;

- le richieste di detassazione o di riduzione previste dalla nuova legislazione (art. 59, comma 4; art. 62, commi 2 e 5; art. 66, commi 3, 4 e 5) e dal presente Regolamento (artt. 13, 14, 15 e 16);

- l’elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio o del centro commerciale integrato da parte dei rispettivi responsabili;

2. Ai fini dell’applicazione della tassa fino al 1995 compreso, per quanto riguarda la classificazione dei locali si fa riferimento a quella di cui al Regolamento previgente.

3. Sono in ogni caso fatte salve le determinazioni assunte per il 1994 in applicazione del previgente regolamento.

4. In caso di accertamento riguardante la tassa di anni anteriori al 1994, le eventuali sanzioni applicabili sono quelle stabilite dal T.U.F.L. approvato con R.D. 14.09.1931, n. 1175 e s.m.

5. Fino a quando non saranno insediate le commissioni tributarie provinciali di cui ai DD.LGS 31.12.1992, n. 545 e 546, il ricorso avverso gli atti di accertamento di cui all’art. 22 del presente Regolamento, va presentato alla Direzione Provinciale delle Entrate del Ministero delle Finanze sede di Trento, ai sensi dell’art. 20 del DPR n. 638/1972.

Art. 28 - Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono abrogate quelle corrispondenti o contrarie contenute nel previgente "Regolamento per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti Solidi urbani", fatta salva l’applicazione transitoria prevista dal successivo art. 29.

2. È pure da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri Regolamenti comunali contraria o incompatibile con quelle del presente.

Art. 29 - Efficacia delle disposizioni

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo, entra in vigore immediatamente secondo il dispositivo dell’art. 79, comma 3, del decreto, fatta eccezione per le disposizioni di cui

- agli articoli:

- art. 13

- art. 23

che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1995

- agli articoli:

- art. 7, comma 2, lettera b);

- art. 7, commi 3 e 4;

- art. 10;

- art. 12, commi 2 e 5,

che hanno decorrenza dal 1.1.1996.

Fino all’entrata in vigore dei predetti articoli le fattispecie ivi rispettivamente previste continuano ad essere disciplinate dal previgente regolamento.

Art. 30 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel decreto.

 

 

  ALLEGATO "A"

Criteri per l’articolazione delle categorie omogenee di locali ed aree di attività e/o gruppi di attività per la determinazione delle tariffe (artt. 9 e 10 del Regolamento).

1. Generalità

La determinazione di tariffe, commisurate, queste, alle reali qualità e quantità di rifiuti solidi urbani e assimilati ordinariamente prodotti per unità di superficie di locali od area di ogni attività o gruppo di attività assoggettata alla tassa (arti 65, comma 3, D.Lgs. 15/11/1993, n. 507), impone la necessità di individuare un criterio oggettivamente valido per la ripartizione del gettito globale della tassa stessa e per la rideterminazione negli anni futuri delle tariffe.

A tale scopo, e’ opportuno premettere le definizioni di seguito riportate.

2. Definizioni

Coefficiente di produttività specifica (qi): per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, propria della attività e/o gruppi di attività omogenee, sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. Esso rappresenta l’indicatore della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e aree tassabili. Si esprime in Kg/mq/anno.

Coefficiente medio di produttività specifica (qm): per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta, ed il totale delle superfici dei locali accertati ai fini della tassa iscritta nei ruoli. Si esprime in Kg/mq/anno.

Indice di produttività specifica (Ips): per indice di produttività specifica, proprio della attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si definisce il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica ed il coefficiente medio di produttività specifica così come sopra definiti. È di numero puro.

Indice di qualità specifica (Iqs): per indice di qualità specifica si definisce un coefficiente dato dal rapporto tra il costo di smaltimento (per unità di peso) producibili dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza ed il costo medio per unità di rifiuto raccolto. È un numero puro che tiene conto delle caratteristiche qualitative del rifiuto in relazione ai costi di smaltimento.

Costo convenzionale del servizio (C): per costo del servizio si intende il valore definito all’art. 4 del Regolamento di cui il presente allegato fa parte. Si esprime in Lire/anno.

Superficie totale (st): per superficie totale si intende la superficie totale dei locali accertati ai fini della tassa iscritta nei ruoli. Si esprime in mq.

Tariffa media convenzionale (o costo medio generale netto per unità di superficie) (tm): per tariffa media convenzionale si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio (C) e la superficie totale (st) dei locali delle aree, accertati ai fini della tassa iscritta nei ruoli. Si esprime in Lire per mq/anno.

3. Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica

1. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagna di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell’universo di riferimento, sotto il controllo del Comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio.

2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto eseguiti dal soggetto gestore del servizio, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:

a) quelli rilevati attraverso analoghe forme di altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei;

b) quelli desumibili attraverso l’elaborazione di dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da organi e/o uffici dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, o da altri enti o istituti pubblici di ricerca.

4. Modalità di definizione delle classi di contribuenza

La formazione delle categorie e delle sottocategorie di locali ed aree, (espresse le prime con a) e le altre con b) o c), tassabili con la medesima misura tariffaria, avviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenendo conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto prodotto. Ciascuno della "I" classi di contribuenza, così individuate è caratterizzata:

- da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica qi (KG/mq/anno)

- da un proprio valore dell’indice di produttività specifica (ipsi) dato dal rapporto tra il coefficiente di produttività specifica qm;

- da un proprio valore dell’indice di qualità (iqsi).

5. Determinazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza

Per ciascuna della "I" classi di contribuenza la tariffa unitaria viene determinata con la seguente formula:

ti = ipsi x iqsi x tm (Lire/mq), con arrotondamento alle 10 lire per eccesso o per difetto.

Ai fini della annuale revisione delle tariffe unitarie si procede nei seguenti modi:

- rideterminazione annuale della tariffa media tm, sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici accertate ai fini della tassa iscritta nei ruoli;

- rideterminazione delle tariffe unitarie per ogni singola categoria attraverso la formula riportata.

6. Modalità di rideterminazione dei coefficienti di produttività e qualità specifica e delle classi di contribuenza.

I coefficienti e gli indici di produttività e qualità specifica delle attività assoggettate a tassa dovranno essere sottoposti a periodica verifica e rideterminazione, sotto il controllo del comune, da parte del soggetto gestore del pubblico servizio, e le modalità di accertamento saranno analoghe a quello del punto 3.

La ridefinizione dei coefficienti di produttività specifica comporterà la verifica delle categorie di contribuenza, l’eventuale scomposizione o riaggregazione in categorie e/o sottocategorie diverse ma alla luce di nuovi dati acquisiti, omogenee dal punto di vista, della quantità, e della qualità dei rifiuti prodotti.

La revisione occasionale dei coefficienti di produttività e qualità, specifica potrà inoltre essere effettuata ogni volta vengano introdotte innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento oppure in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguiti dopo l’attivazione del presente sistema tariffario.