COMUNE DI TAIO
PROVINCIA DI TRENTO

 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29 dicembre 2005

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mario Maccani

INDICE

Art. 1- Oggetto del regolamento

Art. 2 - Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti

Art. 3 - Classificazione dei rifiuti

Art. 4 - Presupposto ed ambito di applicazione della tariffa

Art. 5 - Locali ed aree oggetto della tariffa

Art. 6 - Superficie utile

Art. 7 - Esclusione del presupposto per l'applicazione della tariffa

Art. 8 - Obbligazione tariffaria

Art. 9 - Soggetti obbligati al pagamento della tariffa

Art. 10 - Sostituzione del Comune all'utenza

Art. 11 – Agevolazioni e Riduzioni

Art. 12 - Gettito della tariffa

Art. 13 - Commisurazione della tariffa

Art. 14 - Categorie d'utenza

Art. 15 - Classificazione dei locale e delle aree

Art. 16 - Utenze domestiche: determinazione numero di persone occupanti i locali

Art. 17 – Determinazione della quota fissa della tariffa

Art. 18 - Determinazione della quota variabile della tariffa

Art. 19 - Tariffa giornaliera

Art. 20 - Manifestazioni ed eventi

Art. 21 - Comunicazione

Art. 22 - Controllo

Art. 23 - Violazioni e penalità

Art. 24 - Riscossione ordinaria e coattiva

Art. 25 - Rimborsi e conguagli

Art. 26 - Autotutela

Art. 27 - Funzionamento difettoso e perdita dati delle pesature

Art. 28 - Entrata in vigore

Art. 29 - Norme transitorie e finali

ALLEGATI

 

Art. 1- Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 5.02.1997 n. 22, istituisce la tariffa per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico e ne disciplina l'applicazione. Esso è stato redatto in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27.04.1999 n. 158.

Art. 2 - Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti

II servizio di gestione dei rifiuti di cui al precedente art. 1 è attivato con caratteristiche di universalità ed inderogabilità ed è affidato, ai sensi dell’art. 40 della L.R. 0.01.1993 n. 1 e ss.mm., al Comprensorio della Valle di Non che provvede altresì all’applicazione ed alla riscossione della tariffa nel rispetto della convenzione relativa stipulata con il Comprensorio stesso nonché secondo il vigente regolamento comprensoriale che disciplina il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani. Il servizio, reso alle utenze domestiche (civili abitazioni) e non domestiche (attività economiche), viene svolto in via ordinaria attraverso tecniche che consentono di valutare l’apporto individuale del rifiuto umido e del rifiuto secco.

Nelle zone in cui il servizio è regolarmente istituito trova applicazione la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani.

Il costo è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obbiettivi di miglioramento della produttività del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. In detto costo è incluso anche quello dello spazzamento stradale.

L’integrazione al costo dello spazzamento stradale che il Comune intende assumersi sarà riversato dal Comprensorio al Comune stesso in un unica rata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.

Entro il 30 novembre di ciascun anno, il Comprensorio è tenuto a trasmettere al Comune il piano finanziario degli interventi relativi al servizio previsto dall’art. 8 del D.P.R. 158/1999.

Art. 3. Classificazione dei rifiuti

Per la classificazione dei rifiuti ai fini dell’espletamento del servizio nonché ai fini dell’applicazione della tariffa, si fa riferimento all’art. 7 del D.Lgs. 22/1997, ai provvedimenti del Servizio Protezione Ambiente della Provincia Autonoma di Trento n. 8/c di data 10.03. 1987 e n. 109 di data 12.11.1990 per l’assimilazione qualitativa dei rifiuti speciali non pericolosi e al vigente regolamento comprensoriale del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l’assimilazione quantitativa degli stessi.

Art. 4 - Presupposto ed ambito di applicazione della tariffa

La tariffa è dovuta per l’occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, produttivi di rifiuti urbani o ad essi assimilati, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.

Ai fini di cui al comma 1 l’arredo e l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, costituisce presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile.

Art. 5 - Locali ed aree oggetto della tariffa

Si considerano produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani:

  1. tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie;
  2. i locali che costituiscono pertinenza o dipendenza di altri, se da questi non separati;
  3. il vano scala interno all’abitazione;
  4. i posti macchina coperti ad uso esclusivo;
  5. le aree scoperte operative, cioè adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all’esercizio di una attività quali, a titolo di elenco non esaustivo, i campeggi, i dancing, i cinema all’aperto, i depositi di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione e le aree occupate da attività di pubblici esercizi;
  6. i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l’area adibita al distributore ad esclusione se esistenti delle piste di accesso;
  7. nell’ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.

Art. 6 - Superficie utile

La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali sul filo interno dei muri perimetrali e per le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Concorrono a formare l’anzidetta superficie di riferimento anche i locali con soffitto inclinato nei sottotetti, limitatamente alla parte avente altezza maggiore di 1,50 metri.

La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.

Art. 7 - Esclusione del presupposto per l'applicazione della tariffa

Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile. Non rientrano pertanto nei criteri per l’applicazione della tariffa le seguenti tipologie:

  1. Locali:
    1. i locali non allacciati a servizi pubblici essenziali a rete e privi di qualsiasi arredo;
    2. le unità immobiliari vuote, chiuse e inutilizzabili;
    3. i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d’esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, impianti di lavaggio automezzi e ponti per l’elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
    4. i balconi, terrazze, posti macchina scoperti;
    5. i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza limitatamente alle sole superfici destinate all’esercizio dell’attività agonistico-sportiva;
    6. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
    7. le parti comuni degli edifici.
  2. Aree:
    1. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
    2. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
    3. le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso, compresi i depositi di veicoli da demolire;
    4. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio carburanti;
    5. le aree scoperte adibite a verde.
  3. Eventuali altri locali ed aree non produttivi di rifiuti per i quali non è espressamente prevista l’esclusione; in tal caso essi sono oggetto di valutazione da parte del Comprensorio sulla base di idonea istruttoria ricorrendo a criteri interpretativi analogici.

Le circostanze di cui ai precedenti punti 1 e 2 della lettera a) comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l’esercizio dell’attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

In caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati agli urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.

Non sono, pertanto, soggette a tariffa:

  1. le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
  2. le superfici dei locali e delle aree adibiti all’esercizio dell’impresa agricola sul fondo e relative pertinenze sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
  3. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell’esclusione dalla tariffa di cui al comma precedente, devono presentare al Comprensorio una comunicazione che nell’insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, o comunque non assimilati. Essa deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall’attività esercitata nonché la documentazione attestante l’avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato.

Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 8 - Obbligazione tariffaria

La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui ai successivi articoli del presente regolamento.

L'obbligazione pecuniaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio dell'utenza o, se antecedente, dal giorno in cui viene predisposta la fornitura del servizio e termina con primo giorno del mese successivo a quello di cessazione dell’utenza o, se successiva, con la cessazione della fornitura del servizio e dà diritto al rimborso dal primo giorno del mese successivo a quello della data in cui è cessata l'utenza purché debitamente dichiarata con comunicazione di cessazione.

La mancata utilizzazione del servizio, nonché il mancato ritiro dei contenitori, non comporta alcun esonero o riduzione della quota fissa della tariffa, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti di cui ai precedenti articoli del presente regolamento.

In caso di ritardata comunicazione di cessazione, per il rimborso della tariffa si prende a riferimento la data della sua presentazione. L'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data indicata quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non avere continuato l'occupazione o la detenzione delle aree e dei locali oltre la data indicata. In carenza di tale dimostrazione, l'obbligazione pecuniaria si protrae sino alla data in cui sia sorta una nuova obbligazione per comunicazione dell'utente subentrato.

Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno relativamente alle superfici e/o destinazione d'uso dei locali ed aree scoperte decorrono, se la denuncia è tempestiva, secondo i termini di cui al comma 2 del presente articolo e potranno essere conteggiati nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo. Le variazioni in diminuzione, se comunicate in modo non tempestivo, comportano l'adeguamento della tariffa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono comunicate.

Art. 9 - Soggetti obbligati al pagamento della tariffa

La tariffa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, occupi o conduca, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, etc.), locali e/o aree scoperte, costituenti presupposto ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

Si considera soggetto tenuto al pagamento, per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio e, per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica ovvero il rappresentante di ogni altro ente senza personalità giuridica.

Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodo non superiore all’anno la tariffa è dovuta dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni.

Per i locali e le aree destinati ad attività ricettive-alberghiere o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

Per le organizzazioni prive di personalità giuridica (ad es. le associazioni) la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano.

Art. 10 - Sostituzione del Comune all’Utenza

Il Comune si sostituisce all’utenza nel pagamento totale dell’importo dovuto a titolo di tariffa nelle seguenti situazioni:

  1. i locali ed aree utilizzate dalle scuole elementari e medie pubbliche;
  2. i locali e le aree utilizzati dal Comune per fini istituzionali.

Il Comune si può sostituire all’utenza nel pagamento parziale dell’importo dovuto a titolo di tariffa nei seguenti casi:

  1. per le abitazioni, occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza e, più precisamente, quando il nucleo familiare è in possesso di un solo reddito di pensione sociale o di pensione di importo non superiore a quella minima erogata dall'I.N.P.S., ovvero quando il nucleo fruisce in modo permanente dell'assistenza economica di base;
  2. per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale, e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, etc., purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro e che abbiano sede nel territorio comunale. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori comunali o parrocchiali e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche.
  3. utenze domestiche composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni)

Il Comune individua annualmente le risorse con le quali fare fronte al pagamento della tariffa dovuta per le tipologie agevolate di cui ai precedenti commi. La misura dell’agevolazione viene stabilita annualmente con la deliberazione con la quale è approvata la tariffa.

L’istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa è presentata dall’utenza interessata al Comune, ad esclusione dei casi previsti alle lett. a) e b) del primo comma ove si provvede d’ufficio. Le richieste devono essere presentate entro 30 giorni dall'avverarsi del presupposto legittimante la sostituzione, e avranno decorrenza dall'inizio del mese successivo all'accettazione della domanda.

La domanda ha effetto anche per gli anni successivi se sussistono le condizioni.

La riduzione della parte variabile della tariffa, di cui alla lettera c) del presente articolo, avrà effetto solo nel caso di applicazione del sistema puntuale di cui all’art. 18, comma 2.. Nel caso di applicazione del sistema presuntivo di cui all’art. 18, comma 1, non verrà applicata alcuna riduzione

Il Comune deve comunicare al Comprensorio i nominativi dei soggetti sostituiti nell’obbligazione pecuniaria di cui ai precedenti commi, entro trenta giorni dalla data della concessione di cui al precedente comma 4.

Art. 11 Agevolazioni e riduzioni

Ferma restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte delle agevolazioni per la raccolta differenziata previste dalle vigenti disposizioni. Tali agevolazioni sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata. In particolare:

  1. per favorire il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro su superficie non pavimentata di pertinenza della propria abitazione è prevista una riduzione sulla parte variabile della tariffa. Il compostore dovrà rispondere ai requisiti indicati nel regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani in vigore nel Comprensorio della Valle di Non La pratica del compostaggio sarà verificata annualmente dal Comune. La misura di tale riduzione viene stabilita annualmente dal Comune con la delibera di approvazione della tariffa
  2. Interruzione temporanea del servizio

    La tariffa è dovuta per intero in caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore, a condizione che l'interruzione non abbia durata continuativa superiore a 30 giorni. In caso contrario la tariffa (parte variabile) è ridotta di 1/12 per ogni mese intero di interruzione.

  3. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale e pertanto occupate o condotte in via non continuativa ma ricorrente per un periodo inferiore a 183 giorni nel corso dell'anno risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente.

Nel caso di applicazione del sistema presuntivo di cui all’art. 18, comma 1, verrà applicato sulla quota variabile della tariffa un coefficiente di riduzione rapportato al periodo di conduzione e risultante dall'atto autorizzativo o comunque a quello di effettiva utilizzazione del servizio. Nel caso di applicazione del sistema puntuale di cui all’art. 18, comma 2, non verrà applicata alcuna riduzione.

Le riduzioni della tariffa sono applicate su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con effetto dall' 01 gennaio dell'anno successivo.

I contribuenti sono tenuti a comunicare, entro 60 giorni, il venir meno delle condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni; in difetto si provvede al recupero della tariffa a decorrere dalla data di concessione del beneficio, con applicazione delle sanzioni amministrative previste per l'omessa comunicazione di variazione.

Le riduzioni sono cumulabili tra loro e con altre previste dal presente regolamento e non possono comunque superare il 100% della quota variabile della tariffa. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni. La domanda ha effetto anche per gli anni successivi se sussistono le condizioni.

La riduzione di cui alla lettera a) del presente articolo "compostaggio", decadrà nel momento in cui la tariffa verrà determinata in base all’effettiva quantità di rifiuti conferiti individualmente della frazione secca e umida (sistema puntuale di cui all’art. 18, comma 2).

Il Comune trasmette all’Comprensorio i nominativi dei soggetti con riduzioni tariffarie entro 30 giorni dalla concessione della relativa riduzione.

Art. 12 - Gettito della tariffa

La tariffa dovuta annualmente dagli utenti è determinata in modo da ottenere, a regime, un gettito globale con copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette all'uso pubblico.

Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti, come disposto dal D.P.R. 158/1999, è dato dalla somma dei due seguenti aggregati di costo:

a) costi fissi: costi che non subiscono variazioni al variare del volume di attività del servizio erogato, riferiti in particolare ad attività amministrative, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, ai costi di gestione dei rifiuti "a domanda collettiva" e ai costi di esercizio della quota di rifiuto da inviare a riciclaggio e recupero;

b) costi variabili: costi che subiscono variazioni al variare del volume di attività del servizio erogato, rapportati alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito (percorso di raccolta...) e all'entità dei costi di gestione.

Il Comune, prima dei termini fissati per l'approvazione del bilancio di previsione, determina annualmente, con apposita deliberazione, le tariffe per le singole utenze, sia per la quota fissa che per quella variabile.

I parametri di riferimento sono indicati nel metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999.

Qualora tale deliberazione non sia adottata entro il termine previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le tariffe già in vigore previste per le diverse tipologie di utenza.

Qualora il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio, la parte eccedente è accreditata sul successivo esercizio. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell’esercizio finanziario in presenza di rilevanti ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso; l’incremento della tariffa non ha comunque effetto retroattivo.

Art. 13 - Commisurazione della tariffa

La tariffa dovuta annualmente dalle singole utenze si compone di due quote: una fissa ed una variabile.

L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della tariffa, attraverso la quantificazione della quota fissa e della quota variabile che la compongono, avvengono ogni anno sulla base della redazione, da parte dell’Comprensorio, del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di cui trattasi, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio erogato, dell'entità dei costi di gestione e del tasso di inflazione programmato in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Nella proposta di piano finanziario predisposta dal Comprensorio sarà determinata la suddivisione dei costi in fissi e variabili da coprirsi, rispettivamente, con la parte fissa e la parte variabile della tariffa.

La redazione del piano finanziario avviene secondo le forme e i contenuti indicati nel D.P.R. 158/1999.

Art 14 - Categorie d'utenza

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione di rifiuti urbani, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto della realtà comunale.

Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un’attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all’attività da quella destinata all’uso domestico, è applicata la tariffa dell’uso prevalente.

Art. 15 - Classificazione dei locale e delle aree

I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenendo conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta, nonché tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti il nucleo familiare o conviventi che afferiscono alla medesima utenza.

I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati in relazione alla loro destinazione d'uso tenendo conto delle specificità della realtà socio - economica del Comune e della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli classificati nelle tabelle in allegato vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione di rifiuti.

La classificazione viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell’attività prevalente, denunciato dall’utente in sede di richiesta di attribuzione di partiva I.V.A. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice, si fa riferimento all’attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente la tariffa applicabile è unica, salvo il caso in cui le attività vengano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano.

Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.

Per le attività precedentemente a ruolo si provvede alla riclassifìcazione d'ufficio in base alle informazioni in possesso del Comune.

Art. 16 - Utenze domestiche: determinazione numero di persone occupanti i locali

Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in domestiche residenti (occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune) e domestiche non residenti (occupate da persone che hanno stabilito la loro residenza fuori dal territorio comunale). Alle seconde sono equiparate le abitazioni secondarie dei soggetti residenti (seconda casa) e gli alloggi dei cittadini residenti all'estero.

In sede di prima applicazione, poiché le denunce presentate prima dell' 1 gennaio 2006 non riportano, di regola, il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto d'ufficio al 31 dicembre 2005 dall'anagrafe per le famiglie residenti o per i nuclei conviventi residenti. Per la tariffazione si tiene conto per il primo semestre della situazione al 1 gennaio dell'anno di competenza e per il secondo semestre della situazione al 01 luglio dell’anno di competenza o, se posteriore, a quella di iscrizione anagrafica oppure di inizio dell'utenza; pertanto le variazioni del numero dei componenti intervenute in corso d'anno avranno efficacia per il calcolo della tariffa dal primo giorno del semestre successivo al loro verificarsi.

Per i non residenti, fatte salve le verifiche d'ufficio, è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a 2 unità. Anche nel caso in cui l'utenza domestica sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene comunque fissato in 2 unità.

La previsione di cui al comma precedente si applica anche per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero e per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche occupati da soggetti non residenti.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti solidalmente al pagamento.

Art. 17 - Determinazione della quota fissa della tariffa

La quota fissa è determinata per le utenze domestiche in relazione ai costi fissi ad esse addebitabili, con applicazione del coefficiente di attribuzione Ka di cui alla tabella A) dell’ALLEGATO.

La quota fissa è determinata per le utenze non domestiche in relazione ai costi fissi ad esse addebitabili, con applicazione del coefficiente di attribuzione Kc di cui alla tabella C) dell’ALLEGATO.

Entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale, il Comune determina, con apposita deliberazione, la quota fissa della tariffa in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento. Salvo diversa disposizione di legge, qualora tale deliberazione non sia adottata entro il termine previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le misure della quota fissa già in vigore previste per le diverse tipologie di utenze.

Art. 18 – Determinazione della quota variabile della tariffa

In via transitoria e finché non siano messe a punto, validamente sperimentate e rese operative tecniche di misurazione delle quantità di rifiuti prodotti da parte delle singole utenze, la quota variabile della tariffa viene calcolata, attraverso la utilizzazione di sistemi presuntivi, applicando i coefficienti di attribuzione Kb di cui alla tabella B) dell’ALLEGATO per le utenze domestiche e applicando i coefficienti di attribuzione Kd di cui alla tabella D) dell’ALLEGATO per le utenze non domestiche.

Dal momento in cui risultano operative tecniche di misurazione delle quantità di rifiuti prodotti da parte delle singole utenze, la quota variabile della tariffa sarà commisurata:

  1. per le UTENZE DOMESTICHE (con cassonetti personalizzati):
    la parte variabile della tariffa è calcolata utilizzando un meccanismo di misurazione puntuale del rifiuto secco e del rifiuto umido conferito da ciascuna utenza. Tale misurazione tiene conto:
  2. per le UTENZE DOMESTICHE (con chiave magnetica):
    la parte variabile della tariffa è calcolata utilizzando un meccanismo di misurazione puntuale del rifiuto secco e del rifiuto umido conferito da ciascuna utenza. Tale misurazione tiene conto:
  3. per le UTENZE NON DOMESTICHE:
    la parte variabile della tariffa è calcolata utilizzando un meccanismo di misurazione puntuale del rifiuto secco e del rifiuto umido conferito da ciascuna utenza. Tale misurazione tiene conto:

Ciascuna utenza in ogni caso, al fine di evitare comportamenti elusivi, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione di n. 12 svuotamenti del contenitore di rifiuto secco consegnato da rapportare in ragione d’anno. In caso di mancato ritiro o restituzione del contenitore del rifiuto secco il numero minimo di svuotamenti è riferito ad un contenitore di volumetria pari a 25 litri per le utenze domestiche e ad un contenitore di volumetria pari a 80 litri per le utenze non domestiche.

Ai fini del calcolo della parte variabile della tariffa si considerano validi tutti gli svuotamenti - effettuati in fase di raccolta - che si rendano necessari a garantire la pulizia anche esterna al contenitore assegnato ad ogni singola utenza.

Se nel corso dello stesso anno vengono adottate le due diverse modalità di determinazione della quantità di rifiuti conferiti individualmente cioè quella presuntiva e quella puntuale, le bollettazioni corrispondenti terranno temporalmente conto delle due diverse modalità.

Entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale, il Comune determina, con apposita deliberazione, la quota variabile della tariffa in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento. Salvo diversa disposizione di legge, qualora tale deliberazione non sia adottata entro il termine previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le misure della quota variabile già in vigore previste per le diverse tipologie di utenze.

Art. 19 - Tariffa giornaliera

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengano temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree pubbliche ad uso privato, ad esclusione delle occupazioni di cui al successivo art. 20, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l’uso inferiore a 60 giorni di un anno solare, anche se non continuativi.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, calcolato con il sistema presuntivo, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Per la tariffa giornaliera si applica, per quanto compatibile, la disciplina della tariffa annuale.

Non si fa luogo a riscossione quando l’importo dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore a € 10,00.

Art. 20 - Manifestazioni ed eventi

Per eventi sportivi o ricreativi, manifestazioni gastronomiche, socio-culturali, e del tempo libero che comportino occupazione di aree o locali comunali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato assegnando temporaneamente al referente un numero idoneo di cassonetti per la raccolta dei rifiuti residui e/o di contenitori per la raccolta differenziata. I relativi costi saranno stimati a preventivo e saranno poi conguagliati al termine dell’evento o manifestazione, sulla base di riscontri oggettivi delle quantità conferite e dei servizi forniti.

A titolo indicativo i centri di costo che devono essere considerati sono i seguenti:

Art. 21 - Comunicazione

I soggetti tenuti al pagamento della tariffa hanno l'obbligo di comunicare al Comprensorio l'inizio e la cessazione dell'occupazione o conduzione di locali ed aree entro i 30 giorni successivi al loro verificarsi, mediante la compilazione di appositi moduli predisposti e messi a disposizione dal Comprensorio stesso.

Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della avvenuta presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di spedizione o se inviata tramite fax nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.

Le comunicazioni hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'occupazione e fino al primo giorno del mese successivo alla data in cui è cessata l'utenza. Esse saranno ritenute efficaci anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a tariffa rimangono invariate.

In caso contrario, l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti. In quest’ultima fattispecie sarà il Comune ad informare il Comprensorio della variazione avvenuta.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche i dati identificativi del soggetto che la presenta, quali domicilio, residenza, codice fiscale, numero effettivo degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti, ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, data di inizio dell'occupazione o conduzione, data di presentazione della comunicazione.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche i dati identificativi di rappresentanti ed amministratori e del soggetto che la presenta, quali codice fiscale, dati anagrafici e residenza, nonché i dati identificativi dell'utenza non domestica, quali denominazione, scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita I.V.A., codice ISTAT dell'attività, sede principale, legale o effettiva ed ogni unità locale a disposizione, ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, data d'inizio dell'occupazione o conduzione, data di presentazione della comunicazione.

L'erede che continuasse ad occupare i locali già assoggettati a tariffa ha il solo obbligo di comunicare gli elementi di novità.

La comunicazione di cessazione deve contenere le generalità del contribuente, la data di cessazione, l'ubicazione dei locali od aree e la loro destinazione d'uso, cognome e nome dell'eventuale subentrante, data di presentazione, sottoscrizione. La cessazione può avvenire anche d'ufficio nella circostanza in cui il Comprensorio sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (es. cessazione di servizio in rete, subentri, decessi).

Al fine di scoraggiare l’evasione, ai competenti uffici del Comune è fatto obbligo, nei termini concordati con il Comprensorio, garantire i seguenti adempimenti:

Art. 22 - Controllo

Il Comprensorio provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e a controllare i dati dichiarati in denuncia.

Nell'esercizio di detta attività effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune.

In caso di riscontro di omesso o parziale pagamento, il Comprensorio effettua apposita comunicazione per il recupero delle maggiori somme dovute dall'utente in riferimento all'erogazione del servizio, a seguito degli accertamenti effettuati.

Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente ha 30 giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione. Nello stesso termine l'utente può presentarsi o inviare lettera raccomandata allo scopo di fornire le precisazioni del caso, le quali, se ritenute fondate, potranno comportare l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Comprensorio, decorso inutilmente tale termine, procede attraverso l’emissione di fattura in base agli elementi indicati nella comunicazione. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, il Comprensorio, ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il recupero delle maggiori somme dovute dall'utente e per il controllo delle comunicazioni, ha la facoltà di:

a) rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree, se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito a esibire o trasmettere atti e documenti (es. contratti e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio), comprese le planimetrie catastali dei locali e delle aree occupati, e a comparire di persona per fornire chiarimenti e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. In caso di mancato adempimento da parte degli utenti a dette richieste, qualora sia necessario verificare all'interno delle unità immobiliari elementi rilevanti per l'applicazione della tariffa, previo consenso dell'interessato, personale del Comprensorio deputato a compiere la rilevazione delle superfici tariffabili, munito di tesserino di riconoscimento, potrà accedere agli immobili soggetti alla tariffa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e delle misure delle superfici;

b) utilizzare atti e banche dati legittimamente in possesso del Comune e, previo accordi e intese, degli enti erogatori di servizi a rete;

c) richiedere a uffici pubblici o ad enti pubblici anche economici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle maggiori somme verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Art. 23 - Violazioni e penalità

In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, il Comprensorio determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1 gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordanti. Per determinare gli elementi necessari, il Comprensorio si avvale degli strumenti e delle forme indicati al precedente art. 22.

In caso di riscontro di omessa, tardiva, infedele od incompleta comunicazione, il Comprensorio provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, ad adottare atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge.

Per ogni violazione del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative da € 50 a € 250 con l’osservanza delle disposizioni di legge.

Art. 24 - Riscossione ordinaria e coattiva

La tariffa è applicata, ai sensi dell'art 49, comma 9, del D. Lgs. 22/1997, dal Comprensorio.

Il Comprensorio provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della tariffa secondo le modalità dallo stesso stabilite, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

L’ammontare annuo della tariffa viene riscosso con emissione di bollette a cadenza semestrale o annuale.

In caso di ritardato, mancato o parziale pagamento dell’importo dovuto, il Comprensorio applica, trascorsi infruttuosamente 10 giorni dal termine indicato in fattura, una spesa di sollecito per un importo pari a € 10,00, aumentata degli interessi di mora nelle misure di legge, e si avvale di tutte le facoltà previste dall’ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.

Art. 25 – Rimborsi e conguagli

Le modifiche inerenti gli elementi che determinano la composizione della tariffa sono conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

In caso di cessazione dell’occupazione o della conduzione dei locali ed aree l’utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro 5 anni dalla data della cessazione. Il rimborso spetta dal giorno successivo alla data della cessazione, a condizione che la stessa sia dimostrata da idonea documentazione o da elementi oggettivamente riscontrabili.

Sull’istanza di rimborso il Comprensorio procede entro 180 giorni dalla data della richiesta.

Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi dalla data dell’istanza, nelle misure di legge.

Art. 26 - Autotutela

II Comprensorio può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposito provvedimento motivato, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della tariffa, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

a) grado di probabilità di soccombenza del Comprensorio;

b) valore della lite;

c) costo della difesa;

d) costo della soccombenza;

e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il Comprensorio, dimostrata la sussistenza dell'interesse, può esercitare il potere di autotutela ai sensi del comma 1.

Non si procede all'esercizio del potere di autotutela in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comprensorio.

Art. 27 Funzionamento difettoso e perdita dati delle pesature

In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale magnetica o elettronica che comportino la perdita o il danno irreparabile del dato relativo agli svuotamenti e alla volumetria di rifiuti conferiti in uno o più giri di raccolta, si procederà alla commisurazione delle quantità dei rifiuti da fatturare applicando uno dei seguenti criteri:

  1. gli svuotamenti e la volumetria di rifiuti conferita sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel/nei giro/i del periodo precedente a quello della perdita del dato, salvo una maggiorazione del 30% quando risulti che il mancato funzionamento del misuratore (transponder) è dovuto a guasto imputabile all'utente;
  2. nel caso in cui manchi ogni elemento di riferimento ai conferimenti precedenti, la quantità di rifiuti conferita sarà determinata facendo riferimento alle modalità di calcolo della quota variabile applicando il sistema presuntivo previsto dal D.P.R. 158/1999.

Art. 28 - Entrata in vigore

Le disposizioni del presente regolamento, approvato secondo le procedure previste dallo statuto comunale e divenuto esecutivo ai sensi di legge, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.

Art. 29 – Norme transitorie e finali

Dal 1 gennaio 2006 è abolita nell’intero territorio comunale la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al capo III del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 e ss.mm. Con la medesima decorrenza cessano, pertanto, di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

L’accertamento e la riscossione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), i cui presupposti si sono verificati entro il 2005, continuano ad essere gestiti anche successivamente al 01.01.2006 dal Comune.

Per le occupazioni di locali od aree e per le variazioni intervenute dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la denuncia deve essere presentata al Comune entro il 31 marzo 2006.

Le situazioni contributive denunciate ai fini dell’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell’applicazione della tariffa.

Nel primo anno di applicazione, la tariffa viene attribuita sulla base di quanto riscontrabile dalle iscrizioni a ruolo e relative al 2005, salvo conguaglio a chiusura dell’anno contabile.

Le comunicazioni di cui all’art. 21, relative ad occupazioni di locali ed aree e per le variazioni delle stesse, intervenute dopo il 1 gennaio 2006 ed entro il 31marzo 2006, devono essere presentate al Comune. Successivamente devono essere presentate al Comprensorio.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizione contenute nel D. Lgs. 22/1997 e nel D.P.R.158/1999 e loro successive modificazioni ed integrazioni e nella normativa vigente.

 

ALLEGATI

 

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

A) Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche (Ka)

Numero di componenti del nucleo familiare

Ka Coefficiente di adattamento per la superficie e numero di componenti del nucleo familiare

 

1

0,84

2

0,98

3

1,08

4

1,16

5

1,24

6 e più

1,30

B) Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche (Kb)

Numero di componenti del nucleo familiare

Kb

Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare

 

 

1

0,8

2

1,6

3

2,0

4

2,6

5

3,2

6 e più

3,7

 

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

C) Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche (Kc)

Tabella 3b 

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche 

 

Attività per comuni fino a 5000 abitanti 

Kc Coefficiente potenziale produzione 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

0,32 

Campeggi, distributori carburanti 

0,67 

Stabilimenti balneari 

0,38 

Esposizioni, autosaloni 

0,30 

Alberghi con ristorante 

1,07 

Alberghi senza ristorante 

0,80 

Case di cura e riposo 

0,95 

Uffici, agenzie, studi professionali 

1,00 

Banche ed istituti di credito 

0,55 

10 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,ferramenta, e altri beni durevoli 

0,87 

11 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

1,07 

12 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,fabbro, elettricista, parrucchiere) 

0,72 

13 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

0,92 

14 

Attività industriali con capannoni di produzione 

0,43 

15 

Attività artigianali di produzione beni specifici 

0,55 

16 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 

4,84 

17 

Bar, caffè, pasticceria 

3,64 

18 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 

1,76 

19 

Plurilicenze alimentari e/o miste 

1,54 

20 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

6,06 

21 

Discoteche, night club 

1,04 

D) Coefficienti di produzione Kg/m2 anno per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche (Kd)

Tabella 4b 

Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche 

 

 

Attività per comuni fino a 5000 abitanti 

Kd Coefficiente di produzione kg/m2 anno 

 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

2,60 

Campeggi, distributori carburanti 

5,51 

Stabilimenti balneari 

3,11 

Esposizioni, autosaloni 

2,50 

Alberghi con ristorante 

8,79 

Alberghi senza ristorante 

6,55 

Case di cura e riposo 

7,82 

Uffici, agenzie, studi professionali 

8,21 

Banche ed istituti di credito 

4,50 

10 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,ferramenta, e altri beni durevoli 

7,11

11 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

8,80 

12 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,fabbro, elettricista, parrucchiere) 

5,90 

13 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

7,55 

14 

Attività industriali con capannoni di produzione 

3,50 

15 

Attività artigianali di produzione beni specifici 

4,50 

16 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 

39,67 

17 

Bar, caffè, pasticceria 

29,82 

18 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi generi alimentari

14,43

19 

Plurilicenze alimentari e/o miste 

12,59 

20 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

49,72 

21 

Discoteche, night club 

8,56 

 

Allegato E)
Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti

Definizione dei coefficienti di adattamento del peso espresso in kg. per la determinazione del volume equivalente in litri

Tipo di Rifiuto

Peso in kg

Coefficiente

Litri equivalenti

Umido

1 kg.

1,25

1,25

Secco

1 kg.

10

10

 

Volume in litri

Peso secco Equivalente Kg.

Peso Umido Equivalente kg.

1

0,10

0,80

25

2,50

20

50

5

40

80

8

64

240

24

192

770

77

616